Test accessibilità sito web: chi è obbligato davvero
Obbligo dal 28 giugno 2025, ma le microimprese che forniscono servizi sono esentate. Chi è dentro, chi è fuori e come si verifica un sito.
“Il mio sito deve essere accessibile per legge?” È la domanda che precede sempre la richiesta di un test accessibilità sito web, e mi arriva da quando i titolari hanno cominciato a ricevere mail allarmate da agenzie e venditori di widget. La risposta onesta sta in tre righe: dal 28 giugno 2025 l’accessibilità è un obbligo per chi fornisce online certi servizi ai consumatori, il commercio elettronico è dentro l’elenco, ma le microimprese che forniscono servizi sono esentate per legge. E microimpresa, nella definizione del decreto, vuol dire meno di 10 persone e non più di 2 milioni di euro di fatturato o di bilancio annuo.
Tradotto: una parte grossa dei piccoli e-commerce italiani, sulla carta, l’obbligo non ce l’ha. Il che non chiude il discorso, perché ci sono casi che ti riportano dentro e un motivo pratico per fare comunque il test accessibilità sito web. Qui metto in fila la norma con le fonti primarie, l’esenzione per esteso, e come verifico davvero un sito, strumento per strumento.
European Accessibility Act ed e-commerce: la norma in tre passaggi
Il primo passaggio è europeo. La direttiva (UE) 2019/882, lo European Accessibility Act, elenca i servizi che devono essere accessibili e alla lettera f) mette i servizi di commercio elettronico, definiti come “i servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo”. Non tutto il web, quindi: comunicazioni elettroniche, accesso ai media audiovisivi, trasporto passeggeri, servizi bancari per consumatori, e-book e, appunto, e-commerce.
Il secondo passaggio è italiano. Il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 recepisce la direttiva. È in vigore dal 16 luglio 2022, ma l’articolo 25 dice chiaramente quando morde: “Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025”. Lo stesso articolo prevede due code lunghe: fino al 28 giugno 2030 i fornitori possono continuare a usare prodotti che utilizzavano legittimamente prima, e i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 restano invariati fino alla scadenza, per non più di cinque anni.
Il terzo passaggio è l’attuazione. L’AgID è l’autorità di vigilanza sui servizi e ha adottato le Linee guida sull’accessibilità dei servizi con determinazione n. 38 del 4 marzo 2026, seguite dal regolamento su vigilanza e sanzioni pubblicato il 29 maggio 2026. Sono i documenti che trasformano la norma in adempimenti: cosa devi pubblicare, cosa devi documentare, come parte un procedimento.
Sul fronte sanzioni, l’articolo 24 del decreto prevede una sanzione amministrativa da 5.000 a 40.000 euro per l’operatore economico che viola i requisiti, graduata sull’entità della non conformità e sul numero di utenti coinvolti, e da 2.500 a 30.000 euro per chi non ottempera alle richieste dell’autorità di vigilanza o non collabora. Per i soggetti privati sopra i 500 milioni di fatturato medio nell’ultimo triennio il binario è quello della legge 4/2004, con sanzione fino al 5 per cento del fatturato: un mondo che non ti riguarda, se stai leggendo questo pezzo.
⚠️ L’esenzione microimprese: il pezzo che quasi nessuno scrive
Qui sta la differenza fra un contenuto scritto per venderti qualcosa e uno scritto per informarti. L’articolo 3, comma 3, del decreto dice testualmente: “Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità di cui al comma 2”. Non è un’interpretazione né una zona grigia: l’esenzione viene ripetuta dentro l’articolo sulle sanzioni, che punisce chi viola i requisiti “fuori dai casi di esenzione di cui agli articoli 3, comma 3, e 13, comma 1”. E le Linee guida AgID la mettono in una riga sola: “Le microimprese sono esentate dall’osservanza degli obblighi di accessibilità”.
La definizione di microimpresa è quella europea, ripresa dal decreto: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Le due condizioni non sono alternative: il limite sulle persone va rispettato sempre, quello economico si soddisfa col fatturato oppure col bilancio.
Attenzione a un dettaglio che cambia il perimetro: l’esenzione vale per le microimprese che forniscono servizi. Chi fabbrica, importa o distribuisce i prodotti elencati dal decreto - hardware per consumatori, terminali self-service, e-reader - non rientra in questa esenzione. Se il tuo lavoro è vendere online prodotti di altri, sei un fornitore di servizi e l’esenzione ti riguarda.
La maggior parte dei contenuti italiani sull’accessibilità obbligatoria omette la riga che riguarda il lettore tipo: se sei una microimpresa, l’obbligo di conformità non ce l’hai. Ometterla non è un dettaglio, è vendere una scadenza.
Le tre situazioni che ti riportano dentro
Detto questo, “microimpresa” non è un lasciapassare automatico. Ci sono tre casi, tutti verificabili sui documenti, in cui il conto cambia.
Il primo sono i numeri che crescono. L’esenzione è agganciata a due soglie: 10 persone e 2 milioni. Sono soglie che un e-commerce in salute supera, e il giorno in cui le superi l’adeguamento non è un pomeriggio di lavoro, perché tocca insieme tema grafico, checkout, documenti e processo redazionale.
Il secondo è il pubblico misto. Le Linee guida AgID chiariscono che il decreto copre i servizi rivolti ai consumatori e che restano fuori quelli erogati esclusivamente a professionisti. Ma aggiungono un esempio che vale per moltissimi shop italiani: un e-commerce che vende hardware ai consumatori e anche a professionisti che comprano per la propria attività. In quel caso, scrivono, “il servizio nella sua interezza deve essere conforme ai requisiti di accessibilità indicati dal decreto”. Non si separano i carrelli.
Il terzo sono i contributi pubblici. La legge 4/2004, la vecchia legge Stanca, ha un binario suo che si applica anche “a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet”. Il coordinamento fra quel binario e il decreto del 2022 è materia da avvocato, non da sviluppatore, e non me la invento: se hai realizzato sito o piattaforma con un bando, un contributo o un’agevolazione, la domanda “quale regime mi si applica” va fatta a chi ti segue legalmente, prima di dare per scontata l’esenzione.
Perché conviene comunque, anche se sei esente
Se l’obbligo non c’è, resta la domanda vera: perché spenderci tempo? Quattro motivi che in una riunione reggono meglio della paura della multa.
Le persone che non riescono a comprare escono e basta. Un campo senza label, un focus invisibile, un errore di checkout segnalato solo col colore rosso non producono un reclamo: producono un carrello abbandonato che nei tuoi report sembra un abbandono qualunque. Non conosco nessun numero credibile sull’impatto medio, e non te ne invento uno; so che le barriere che trovo negli audit stanno quasi sempre dentro il percorso di acquisto, cioè dove ogni frizione si paga.
I clienti obbligati te lo chiedono. Se vendi anche a imprese che l’obbligo ce l’hanno, o partecipi a gare e forniture, la richiesta di documentazione sull’accessibilità arriva. Averla pronta è un vantaggio commerciale; doverla costruire in tre giorni è un problema.
I bandi. Molte misure pubbliche chiedono requisiti di accessibilità o li premiano. E c’è un dettaglio interessante nelle Linee guida AgID: chi riceve finanziamenti, pubblici o privati, per migliorare l’accessibilità non può poi invocare l’onere sproporzionato per giustificare il mancato adeguamento. I soldi presi per farlo vincolano a farlo.
Buona parte del lavoro la stai già facendo. HTML semantico, heading in ordine, testo alternativo alle immagini, form che si compilano, pagine che non ballano: sono gli stessi elementi che guardo quando faccio SEO tecnica su un e-commerce. L’accessibilità non è un cantiere parallelo, è lo stesso cantiere guardato da un’altra angolazione.
Lo standard che vale oggi: EN 301 549 e WCAG 2.1 livello AA
Il decreto elenca i requisiti, ma non contiene istruzioni tecniche riga per riga. Quelle stanno nella norma EN 301 549, e le Linee guida AgID indicano operativamente la versione v3.2.1 (2021-03) insieme alle WCAG 2.1. L’allegato delle Linee guida contiene quattro schede di controllo: siti web secondo EN 301 549, siti web secondo WCAG 2.1, documenti non web, applicazioni mobili. Sono la check-list che AgID stessa suggerisce di compilare e che il fornitore può trasmettere per dimostrare la conformità.
Sul livello, AgID è netta: “Per essere considerato conforme, un servizio deve obbligatoriamente almeno rispettare i criteri che fanno riferimento ai livelli A e AA”. Quindi WCAG 2.1 livello AA, per intero, non i criteri comodi.
E le WCAG 2.2? Sono una Raccomandazione W3C dal 5 ottobre 2023 e il W3C invita a usare la versione più recente, ricordando che le versioni sono retrocompatibili: chi rispetta la 2.2 rispetta anche la 2.1. Ma il riferimento richiamato oggi in Italia dalle Linee guida resta la 2.1, e AgID scrive esplicitamente che la EN 301 549 è “attualmente in fase di aggiornamento” rispetto ai requisiti della direttiva. Chi cerca wcag 2.2 italiano aspettandosi un obbligo, oggi non lo trova: la 2.2 è il posto giusto dove andare se rifai il sito, non la soglia legale.
Quando un sito è accessibile: il criterio, non il punteggio
La domanda “sito web accessibile quando” ha una risposta poco romantica: quando ogni criterio applicabile risulta soddisfatto e tu puoi dimostrarlo criterio per criterio. Non quando Lighthouse segna 100, non quando hai installato un widget con l’omino stilizzato.
È il punto che mi tocca spiegare più spesso, quindi lo scrivo chiaro: nel decreto e nelle Linee guida AgID non esiste nessuna forma di conformità “a widget”. La conformità si dimostra con la documentazione, scheda per scheda, e le attestazioni vanno firmate digitalmente e marcate temporalmente. Uno script che aggiunge una barra laterale non compila nessuna scheda al posto tuo.
🛠️ Analisi accessibilità sito web, passo per passo
Questo è il metodo con cui lavoro su un sito o su uno shop. Vale come traccia anche se lo fai da solo: gli strumenti principali sono gratuiti.
1. Delimita il perimetro. Non “il sito”: i percorsi che portano a un contratto. Home, categoria, scheda prodotto, carrello, checkout completo, area account, form di contatto, email transazionali e i documenti scaricabili (fatture, garanzie, istruzioni). I documenti non web hanno una scheda dedicata nelle Linee guida proprio perché ci si dimentica di loro.
2. Passata automatica. Lighthouse in categoria Accessibility e axe DevTools sulle pagine campione. Tirano fuori in pochi minuti alt mancanti, contrasti sotto soglia, campi senza label, gerarchia degli heading rotta, lingua della pagina non dichiarata, ARIA usata male. È il modo più veloce di riempire mezza lista.
3. Sappi cosa gli strumenti non vedono. La scheda AgID per i siti web elenca una cinquantina di criteri, e una parte consistente non risulta decidibile da una macchina: se l’alt descrive davvero l’immagine, se l’ordine del focus segue la logica della pagina, se “clicca qui” ha uno scopo comprensibile fuori contesto, se il messaggio di errore spiega come rimediare. Un audit che si ferma al punteggio automatico ha guardato la metà facile.
4. Prova da tastiera, senza mouse. Tab dall’inizio della pagina fino alla conclusione di un ordine. Il focus si vede sempre? Si resta intrappolati nel banner cookie o in un modale? C’è un salto ai contenuti? I selettori di taglia e colore si raggiungono e si attivano? Questa singola prova, dieci minuti, trova più problemi bloccanti di qualunque scansione.
5. Zoom e reflow. Ingrandisci al 200%, poi porta la finestra a 320 pixel di larghezza. Il contenuto si riflette senza scorrimento orizzontale, oppure il menu sparisce e il prezzo finisce sotto la foto?
6. Screen reader, un giro solo ma vero. VoiceOver su macOS e iOS, NVDA su Windows. Non serve diventare esperti: basta provare ad aggiungere al carrello e arrivare al pagamento ascoltando cosa viene annunciato. I pulsanti con nomi generici e i campi senza etichetta saltano fuori subito.
7. Contrasti misurati, non guardati. Il colore va misurato con un contrast checker, perché l’occhio si abitua. I sospetti classici: prezzi barrati, badge sconto, placeholder grigi, testo sopra le immagini, stati disabilitati.
8. Form e messaggi di errore. Ogni campo con la sua label programmatica, errori identificati con un testo che spieghi la correzione, informazioni mai affidate al solo colore.
9. Verbalizza. Compila le schede AgID con esito e note. Se sei obbligato è la documentazione che l’autorità può chiederti; se sei esente resta comunque il piano di lavoro, ordinato per criterio invece che per impressione.
Nota di metodo: non ti prometto un prima e dopo in percentuale, perché il punteggio di uno strumento automatico non misura la conformità. Quello che si misura sono i criteri chiusi e le barriere rimosse sui percorsi che contano.
⚠️ Cosa sbaglia un tema PrestaShop tipico
Gli errori si ripetono con una regolarità quasi noiosa. Su un e-commerce PrestaShop con tema commerciale, questi sono i punti dove guardo per primi.
- Prezzi barrati e badge sconto: grigio chiaro su bianco, contrasto sotto soglia, e lo sconto comunicato solo col colore.
- Label del checkout affidate al placeholder: quando scrivi, l’etichetta sparisce, e per uno screen reader spesso non è mai esistita. Indirizzo, CAP e note ordine sono i campi tipici.
- Focus azzerato dal tema: un
outline: nonemesso per estetica e mai sostituito con uno stile visibile. È il criterio “focus visibile”, e da tastiera rende il sito una stanza al buio. - Alt delle immagini prodotto: generato dal nome del file, oppure identico su otto foto della stessa scheda, che è un modo elegante di non dire niente.
- Selettori di taglia e colore fatti con div: bellissimi, non raggiungibili da tastiera, senza nome, ruolo e valore.
- Cookie banner e modali: catturano il focus e non lo restituiscono, oppure si chiudono solo col mouse.
- Errori del checkout in rosso e basta: nessun testo che dica quale campo correggere e come.
- Carousel che partono da soli, senza possibilità di metterli in pausa.
- PDF di cortesia: garanzie e istruzioni caricate come scansioni, cioè immagini senza testo. Le Linee guida indicano la via d’uscita quando il documento non risulta accessibile: fornire un contenuto testuale accessibile che ne riepiloghi il contenuto e una modalità di contatto accessibile per ottenere l’informazione equivalente.
Nessuna di queste voci richiede una riscrittura del tema. Sono interventi su CSS, template e contenuti, che si fanno in ordine di impatto: prima i bloccanti sul percorso d’acquisto, poi il resto.
Se sei obbligato, una cosa la devi anche pubblicare
Vale la pena saperlo perché è l’adempimento che si dimentica: l’articolo 12 del decreto impone al fornitore di servizi di predisporre le informazioni previste dall’allegato IV, cioè una descrizione di come il servizio soddisfa i requisiti di accessibilità, e di metterle a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, in modo accessibile, conservandole finché il servizio è operativo. In pratica: una pagina pubblica, aggiornata, che dice come stai messo. Non è la dichiarazione di accessibilità della pubblica amministrazione, ma la logica è la stessa.
E se ritieni che l’adeguamento comporti una modifica sostanziale del servizio o un onere sproporzionato, l’articolo 13 permette di invocarlo: a patto di valutarlo secondo i criteri dell’allegato V, documentarlo, conservarlo per cinque anni, aggiornarlo almeno una volta l’anno e informarne l’AgID. È una via prevista, non una scappatoia: va scritta.
Quanto a come parte un controllo, il regolamento AgID di maggio 2026 descrive il percorso: reclamo o segnalazione, verifica tecnica, contestazione, diffida con un termine perentorio per rimettersi in riga, e solo dopo il procedimento sanzionatorio. Vale la pena mettere le due norme in fila, perché chi ha un e-commerce le incrocia nello stesso anno e funzionano in modo opposto sul punto che qui conta di più: il pulsante di recesso obbligatorio dal 19 giugno 2026 non prevede nessuna esenzione per le piccole imprese, questa sì. Essere microimpresa ti tiene fuori dai requisiti di accessibilità, non dal resto degli obblighi verso i consumatori.
In che ordine muoversi
Se hai un e-commerce e non sai da che parte stai, l’ordine è questo: prima capisci se sei microimpresa e se il tuo pubblico è misto, poi fai la prova da tastiera sul checkout, poi la passata automatica, poi decidi cosa vale la pena sistemare. Nella maggior parte degli shop che apro i problemi bloccanti sono pochi e ripetuti, e stanno tutti nello stesso punto.
Se vuoi che li guardi io, la verifica di accessibilità non è un pacchetto che trovi sul sito: è un lavoro che quoto sul caso, dopo aver visto lo shop, e che si incastra bene con l’assistenza tecnica su PrestaShop quando i problemi stanno nel tema o nel checkout. Ti dico cosa non va, quanto costa sistemarlo e in che ordine conviene farlo. Se il tuo caso ha una parte legale di confine, quella la lasciamo a chi la firma. Scrivimi dalla pagina contatti o da uno dei canali qui sotto.
❓ Domande frequenti
Il mio e-commerce è una microimpresa, sono esente?
Quando un sito web è considerato accessibile?
Vale WCAG 2.1 AA o WCAG 2.2 in Italia?
Che sanzioni sono previste se il sito non è accessibile?
Basta installare un widget o un overlay di accessibilità?
Hai un progetto in testa?
Raccontami cosa ti serve o cosa non funziona. Rispondo entro 24 ore, senza preventivi a scatola chiusa.